Sul tema dei contratti a termine, la somministrazione risulta essere un argomento molto scottante e sempre poco compreso da lavoratori e datori di lavoro.
Il contratto di somministrazione lavoro, in parole povere, prevede che un lavoratore (definito somministrato), assunto da un’agenzia accreditata (somministratrice), sia messo a disposizione di un’impresa (chiamata utilizzatrice) per un definito lasso temporale.
Tra le modalità di somministrazione specifiche si trova il Monte Ore Garantito, da ora in avanti M.O.G..
È un contratto di lavoro a termine della durata minima di tre mesi. Prevede una retribuzione minima garantita, pari al 25% della retribuzione mensile spettante ai lavoratori a tempo pieno prevista dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) utilizzatore. Nel caso specifico, la retribuzione minima è corrisposta anche sebbene non venga effettuata la prestazione lavorativa.
La modalità M.O.G. è stata pensata per tutti i settori che vivono esigenze di carattere tecnico, produttivo o organizzativo che abbiano come naturale conseguenza l’incremento periodico della forza lavoro. Nell’ottica di questo discorso, la modalità M.O.G. è valida per i settori: turismo, GDO, logistica, alimentare, agricoltura, tlc, servizi alla persona.
La prestazione può essere richiesta al lavoratore entro 4 fasce orarie:
La fascia oraria specificata nel contratto può essere modificata solo con il consenso del lavoratore e con un preavviso di almeno una settimana. L’attività lavorativa deve essere comunicata e richiesta al lavoratore con un preavviso di almeno 24 ore antecedenti all’inizio dello svolgimento della stessa. Il lavoratore è tenuto a garantire la propria disponibilità all’interno della fascia e del monte ore stabilito.
Qualora si incorra in casi di rifiuto:
In caso di una richiesta di prestazione al di fuori della fascia oraria prevista, il lavoratore può scegliere in piena libertà se accettare o rifiutare.
La retribuzione nella modalità M.O.G. viene calcolata su base oraria. Nel caso di festività soppresse, ROL, ratei afferenti a tredicesima e quattordicesima mensilità vanno inserite in busta paga; ferie e TFR, invece, vanno pagate a fine contratto.
In caso di ore eccedenti a quelle stabilite nel contratto, fino al raggiungimento del normale orario di lavoro a tempo pieno, non sono soggette a maggiorazioni. Altresì, le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono pagate con le maggiorazioni.
Nell’eventualità in cui nell’arco di sei mesi con lo stesso utilizzatore si superi il 20% del monte ore si procede ad un incremento fisso del 10% delle ore eccedenti.
Il periodo di prova è consentito e deve rispettare i limiti previsti per i somministrati a tempo pieno, esigibile solo entro il primo mese di missione. In caso di dimissioni non si applica nessuna penalità.