Parliamo ancora una volta del Curriculum Vitae, alla luce della nuova legge privacy che riguarda anche la compilazione del CV. Cosa cambia per l’Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali? Quale dicitura bisogna inserire nel CV? È davvero obbligatorio inserirla? Proviamo a fare chiarezza.
L’Autorizzazione al Trattamento Dei Dati Personali è diventato, negli ultimi anni, un tema fondamentale per chi si occupa di selezione del personale ma anche per chi è in cerca di lavoro.
La nuova normativa europea GDPR (General Data Protection Regulation) in materia di Privacy, del 25 maggio 2018, è un aspetto quanto mai decisivo che può inficiare la presa in carico del curriculum stesso. L’inserimento dell’Autorizzazione al Trattamento dei dati personali è diventato una clausola imprescindibile affinché il curriculum vitae venga preso in considerazione dai recruiter.
Infatti, l’inserimento dell’Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali nel curriculum autorizza chi lo riceve, sia esso il datore di lavoro e/o il responsabile delle Risorse Umane, al trattamento dei dati personali. Grazie a questa autorizzazione il datore di lavoro, o chi per esso, può usare i dati presenti nel cv per procedere con la selezione, oppure può conservarli in attesa di future ricerche di lavoro.
Per dati personali si intendono tutte le informazioni che identificano una persona e che forniscono dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, relazioni personali, ecc. Si distinguono in tre differenti categorie:
Per trattamento dei dati personali si intende quindi qualsiasi operazione effettuata, cartacea o con il supporto di strumenti elettronici, che concerne la raccolta, la consultazione, l’utilizzo, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la diffusione e la cancellazione dei dati stessi.
Tenendo conto delle attuali normative in materia di privacy e delle recenti novità introdotte dal GDPR sul Trattamento dei Dati, i candidati possono inserire nel proprio CV le seguenti diciture:
I candidati possono scegliere una delle tre diciture da inserire preferibilmente in calce al CV, per evitare di intaccare la scorrevole lettura dello stesso. Infine, sia che si tratti di curriculum cartaceo che digitale, è opportuno apporre la propria firma dopo la liberatoria.
Con l’entrata in vigore in Italia, dal 19 settembre 2018, del D.Lgs. 101/2018, con lo scopo di adeguare la normativa italiana al GDPR europeo, si è stabilito che il consenso al trattamento dei dati personali presenti nel CV non è obbligatorio. Ciò significa che ciascun candidato può scegliere liberamente di inserirlo o meno.
In caso di ricezione di un curriculum privo di autorizzazione al trattamento dei dati, il datore di lavoro, prima di poterli utilizzare, dovrà richiedere al candidato la liberatoria fornendo tutti i dettagli sulle modalità di utilizzo dei dati e, solo dopo aver ricevuto tale consenso, potrà usufruirne.
Ovviamente, seppur non obbligatorio, è sempre preferibile inserire l’autorizzazione al trattamento dei dati nel CV, in modo da consentire immediatamente al datore di lavoro l’utilizzo degli stessi, qualora volesse ricontattarvi per un colloquio, archiviarli per future selezioni o per qualsivoglia altra finalità legata alla vostra candidatura.